Il 30 maggio 2013 sono stato ad un convegno organizzato dall'Ordine Nazionale degli Psicologi (CNOP) intitolato "Rischio Stress Lavoro Correlato. Le competenze dello psicologo nella valutazione e gestione". Il convegno è stato principalmente l'occasione per pubblicizzare l'uscita di un volume dell'Ordine che racchiude gli studi compiuti finora sull'argomento. L'Ordine Nazionale, da qualche tempo, aveva già pubblicato sul proprio sito una nota riguardante il valore aggiunto che gli psicologi possono dare nell'eseguire la valutazione.
Devo dire che in tutti i presenti era chiara la consapevolezza che la competenza dello psicologo del lavoro si sposa pienamente con il compito di valutare lo stress lavoro correlato. Ciò che non era chiaro è il motivo per cui i committenti non la pensano alla stessa maniera.
L'idea che mi sono fatto è che manca da parte di noi psicologi del lavoro la conoscenza e la consapevolezza della prospettiva dell’organizzazione committente. Le situazioni da cui può scaturire una domanda, infatti, variano prevalentemente in base alla percezione della propria situazione organizzativa e quindi alla finalità della valutazione ipotizzata dal committente.
Il committente che percepisce che dall'analisi della propria situazione di stress lavorativo potrebbe scaturire una valutazione negativa, racconta di un'azienda probabilmente già in difficoltà. Il rapporto tra clima organizzativo ed efficienza è noto dagli anni 70, dunque potremmo in estrema sintesi dire che probabilmente l'azienda versa in cattive acque perché è inefficiente e che a causa della propria inefficienza organizzativa genera malessere, aumentato dalla situazione problematica in cui si trova. È chiaro che la crisi aggrava il contesto, ma il contesto è uguale per tutte le organizzazioni, sia quelle in buona salute, sia quelle in cattiva salute. È probabile che un'organizzazione di questo tipo sia orientata alla gestione dell'attuale, senza prospettive di sviluppo. È probabile che la tendenza al controllo limiti le possibilità esplorative che necessita lo sviluppo e che nel corso del tempo questa tendenza ingeneri difficoltà organizzative. Ad ogni modo, la finalità della valutazione cui sarà interessato il committente è limitare l'impatto economico ed emotivo dell'operazione, limitandosi ad assicurarsi di adempiere alla legge e di togliersi in questo modo un incomodo ulteriore.
Al contrario, un committente che percepisce che dall'analisi della propria situazione di stress lavorativo non possono scaturire "sommosse", ma opinioni realistiche sullo stato di salute della propria organizzazione ed è interessato a comprendere se ci sono aree di sviluppo o di intervento, perché è cosciente che questo è utile a essere più competitivi sul mercato, sarà aperto alle collaborazioni e cercherà un professionista competente sull'argomento.
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05 giugno 2013
09 maggio 2013
Valutazione dello stress lavoro correlato: un'opportunità di sviluppo
Il fattore stress è indicato come una delle due cause maggiori del malessere dei lavoratori, assieme alla più ponderabile movimentazione manuale dei carichi. La prima volta in cui questa affermazione è stata fatta è stato 14 anni fa (1999) e a farla era il Parlamento Europeo, al punto 21 di una sua Risoluzione.
Ben 9 anni fa (2004) è arrivato l'Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro, le cui indicazioni sono state recepite dall'Italia solo 5 anni fa (2008) con il D.Lgs 81 (art. 28, comma 1).
Oramai 3 anni fa (2010), con una Lettera Circolare, il Ministero del Lavoro sancì l'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione del rischio stress (31 dicembre 2010), al pari degli altri rischi residui contemplati dal Documento di Valutazione dei Rischi.
Qual'è lo stato attuale dell'arte dopo 3 anni?
La sicurezza in larga parte è ancora vista come adempimento normativo e dunque come un costo. Quindi, la tendenza è a ridurre al minimo l'impatto economico che questo adempimento comporta. Ciò significa che nella valutazione dello stress ci si ferma all'indagine preliminare, che come obbligo di legge è più che sufficiente.
Non vogliamo negare che questa interpretazione sia realistica. Vogliamo affermare che questo punto di vista è riduttivo e non consente di vedere le potenzialità manageriali, e quindi di sviluppo, che l'indagine sullo stress comporta.
Il tema "sicurezza sul lavoro" è un tema manageriale importante. E' un'altra prospettiva da cui guardare l'organizzazione e migliorarne l'efficienza.
Il collegamento tra sicurezza-benessere-stress-efficienza è presto detto: "Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme" (Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro, 2004).
Nei prossimi post svilupperemo approfonditamente questo tema.
Ben 9 anni fa (2004) è arrivato l'Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro, le cui indicazioni sono state recepite dall'Italia solo 5 anni fa (2008) con il D.Lgs 81 (art. 28, comma 1).
Oramai 3 anni fa (2010), con una Lettera Circolare, il Ministero del Lavoro sancì l'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione del rischio stress (31 dicembre 2010), al pari degli altri rischi residui contemplati dal Documento di Valutazione dei Rischi.
Qual'è lo stato attuale dell'arte dopo 3 anni?
La sicurezza in larga parte è ancora vista come adempimento normativo e dunque come un costo. Quindi, la tendenza è a ridurre al minimo l'impatto economico che questo adempimento comporta. Ciò significa che nella valutazione dello stress ci si ferma all'indagine preliminare, che come obbligo di legge è più che sufficiente.
Non vogliamo negare che questa interpretazione sia realistica. Vogliamo affermare che questo punto di vista è riduttivo e non consente di vedere le potenzialità manageriali, e quindi di sviluppo, che l'indagine sullo stress comporta.
Il tema "sicurezza sul lavoro" è un tema manageriale importante. E' un'altra prospettiva da cui guardare l'organizzazione e migliorarne l'efficienza.
Il collegamento tra sicurezza-benessere-stress-efficienza è presto detto: "Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme" (Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro, 2004).
Nei prossimi post svilupperemo approfonditamente questo tema.
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07 agosto 2012
Formazione finanziata: Avviso For.Te 1/12 su salute e sicurezza
È uscito l'Avviso 1/12 del fondo For.Te, per il finanziamento della formazione su salute e sicurezza sul lavoro.
È una buona occasione per le aziende che desiderano adeguarsi all'Accordo Stato-Regioni, entrato in vigore il 26 gennaio del 2012. Finanziando la formazione se ne azzera l'impatto economico, ottenendo l’opportunità di investire le proprie risorse in altri progetti di sviluppo.
Le scadenze per presentare i progetti sono tre: martedì 18 settembre 2012, venerdì 30 novembre 2012, martedì 5 marzo 2013.
I progetti ritenuti finanziabili che a causa della posizione in classifica non rientrano in una tranche di finanziamenti (ad es. quella di settembre), vengono finanziati nella tranche successiva (ad es. quella di novembre) senza necessità di ripresentare il progetto. Per questo motivo è utile rientrare nella scadenza di settembre.
Noema è ente attuatore, tra gli altri, anche per il fondo For.Te, e offre soluzioni formative sulla sicurezza personalizzabili in funzione delle esigenze dell'organizzazione.
E' in grado, inoltre, di acompagnare il cliente durante tutto il processo che sta dietro la formazione finanziata, sgravandolo dalla complessità della gestione e guidandolo nei pochi adempimenti richiesti dal fondo. Per ulteriori informazioni puoi trovare i riferimenti nel nostro sito: www.noemahr.it
È una buona occasione per le aziende che desiderano adeguarsi all'Accordo Stato-Regioni, entrato in vigore il 26 gennaio del 2012. Finanziando la formazione se ne azzera l'impatto economico, ottenendo l’opportunità di investire le proprie risorse in altri progetti di sviluppo.
Le scadenze per presentare i progetti sono tre: martedì 18 settembre 2012, venerdì 30 novembre 2012, martedì 5 marzo 2013.
I progetti ritenuti finanziabili che a causa della posizione in classifica non rientrano in una tranche di finanziamenti (ad es. quella di settembre), vengono finanziati nella tranche successiva (ad es. quella di novembre) senza necessità di ripresentare il progetto. Per questo motivo è utile rientrare nella scadenza di settembre.
Noema è ente attuatore, tra gli altri, anche per il fondo For.Te, e offre soluzioni formative sulla sicurezza personalizzabili in funzione delle esigenze dell'organizzazione.
E' in grado, inoltre, di acompagnare il cliente durante tutto il processo che sta dietro la formazione finanziata, sgravandolo dalla complessità della gestione e guidandolo nei pochi adempimenti richiesti dal fondo. Per ulteriori informazioni puoi trovare i riferimenti nel nostro sito: www.noemahr.it
28 febbraio 2012
Sicurezza: norme in vigore da gennaio 2012
Dal 26 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove norme per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, contenute nell'accordo Stato-Regioni siglato il 21 dicembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, numero 8 dell'11 gennaio 2012.
L'accordo stabilisce il numero di ore minimo dei corsi di formazione e di aggiornamento cui devono partecipare lavoratori, preposti e dirigenti. Inoltre, per cascuna di queste figure, il numero di ore è stato differenziato in base alla categoria di rischio cui appartiene il proprio settore di esercizio (basso, medio, alto). L'accordo non riguarda la formazione e l'aggiornamento dei RLS (disciplinati dai commi 10 e 11 dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 e dalla contrattazione collettiva nazionale).
La formazione di ASPP e RSPP diversi dal Datore di Lavoro, infine, così come quella degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso, rimangono disciplinati dalla previgente normativa.
Qui potete trovare il testo dell'accordo. Nel prossimo articolo ne illustreremo schematicamente il contenuto.
L'accordo stabilisce il numero di ore minimo dei corsi di formazione e di aggiornamento cui devono partecipare lavoratori, preposti e dirigenti. Inoltre, per cascuna di queste figure, il numero di ore è stato differenziato in base alla categoria di rischio cui appartiene il proprio settore di esercizio (basso, medio, alto). L'accordo non riguarda la formazione e l'aggiornamento dei RLS (disciplinati dai commi 10 e 11 dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 e dalla contrattazione collettiva nazionale).
La formazione di ASPP e RSPP diversi dal Datore di Lavoro, infine, così come quella degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso, rimangono disciplinati dalla previgente normativa.
Qui potete trovare il testo dell'accordo. Nel prossimo articolo ne illustreremo schematicamente il contenuto.
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